Con la presente si intende informare che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 119 del 24/05/2025) il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 che regola la formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, individuando la durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi.
Si riportano di seguito le novità più importanti:
- La formazione dei preposti è estesa a 12 ore, con obbligo di aggiornamento biennale di 6 ore;
- La formazione dei dirigenti ha una durata di 12 ore, e non più di 16;
- I datori di lavoro, che non svolgono la funzione di RSPP, dovranno seguire un corso della durata minima di 16 ore;
- Il datore di lavoro che svolge anche la funzione di RSPP dovrà seguire un modulo comune di 8 ore, cui si sommano i moduli specifici per i settori agricoltura, silvicoltura e zootecnica, pesca, costruzioni, chimico-petrolchimico;
- Ora è normato l’utilizzo di alcune attrezzature, finora non considerate (carriponte, carri raccoglifrutta, caricatori materiali);
- È previsto un corso di formazione di minimo 12 ore per lo svolgimento di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
- I corsi di formazione riguardanti gli spazi confinati e le nuove attrezzature già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, i cui contenuti siano conformi, sono riconosciuti. L’aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata sull’attestato.
- Non è ammesso l’uso dello smartphone per la formazione in videoconferenza o e-learning;
- Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto;
- L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa decadere il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare a svolgere il ruolo previsto;
Il nuovo Accordo detta le istruzioni anche in merito ai contenuti ed alle modalità della formazione:
- Tutti i percorsi formativi devono concludersi con una verifica finale di apprendimento;
- Il datore di lavoro deve verificare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- Sono stati definiti i soggetti formatori: istituzionali, accreditati e altri soggetti;
- Sono stati individuati i requisiti dei docenti in base al corso di formazione da svolgere.
Maggior peso viene dato alle attività impiegate nell’ambito dell’edilizia, per cui figure come il datore di lavoro o il dirigente devono seguire dei moduli integrativi per completare il percorso formativo.
Infine, l’Accordo detta il periodo di transizione entro cui le singole figure dovranno essere formate secondo le nuove indicazioni: in fase di prima applicazione, comunque, non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati nonché dall’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Cordiali saluti.